SOMMARIO

1. DVR cos’è

2. Chi firma il DVR

3. Riassunto DVR

DVR COS’È

Il DVR costituisce la base delle strategie di prevenzione del Rischio Aziendale. L’acronimo indica la forma breve del Documento di Valutazione dei Rischi. Come dal Decreto Legislativo 81 del 2008, questo va inquadrato quale piano di Valutazione dei Rischi, nell’attività professionale e delle relative misure di prevenzione. Esattamente descritta sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, la redazione dell’atto, rientra nella sfera dell’obbligo qualora l’azienda abbia almeno un dipendente.

La valutazione necessita un inquadramento preciso, il concetto non ha una valenza dichiarativa statica, bensì è finalizzato alla individuazione, alla valutazione e alla documentazione dei rischi, allo scopo dinamico di indicare e mettere in atto le cautele, al fine di tutelare la salute dell’operatore e la Sicurezza generale nell’unità produttiva.

Se si parla ad esempio di un contesto produttivo industriale, il DVR deve considerare le fonti di rischio di natura meccanica, fisica, chimica e biologica. Lo stesso documento dovrà quindi riportare le misure da adottare, quali supporti di protezione individuale, sistemi a scopo di barriera, piani di prevenzione dal rischio biologico e chimico.

Per quanto il relativo documento (DVR) sia considerato il punto di inizio dell’attività di Valutazione e Prevenzione del Rischio, nella pratica la sua redazione è l’elemento di chiusura del circolo della prevenzione. L’elaborazione e redazione, sono infatti gli atti a conclusione dell’iter di analisi e predisposizione delle misure di Prevenzione del Rischio, nel caso specifico.

La struttura dell’atto è ben precisa, gli elementi necessari al fine di garantirne la completezza, includono:

  • Relazione dettagliata di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza sul Lavoro e la salute. È indispensabile che questa cosa sia completata dai criteri di Valutazione dei Rischi Aziendali.
  • Dettaglio delle misure adottate per la Prevenzione del Rischio, questa deve includere il tipo di Protezione Antinfortunistica / individuale e le procedure di Sicurezza.
  • Programmazione nel tempo degli interventi mirati alla Prevenzione.
  • Definizione delle procedure di attuazione delle misure di Prevenzione.
  • Indicazione dei Ruoli Preposti all’esecuzione del materiale delle misure preventive, tali figure devono garantire un profilo di competenza adeguato alla responsabilità assegnata.
  • Indicazione dei nominativi dei seguenti attori della Sicurezza aziendale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione, il Medico Competente incaricato della Valutazione del Rischio e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
  • Individuazione degli ambiti operativi, nei quali è richiesto un addestramento specifico da parte dell’operatore.

Considerato il contenuto sommario del documento è bene descriverne più nello specifico la struttura per componenti essenziali. La redazione di una documentazione completa nella formulazione, potrebbe comportare infatti, il rischio di pesanti sanzioni a carico del responsabile della valutazione stessa. Il DVR dovrà quindi recare i dati di seguito trattati.

Per quanto riguarda i parametri di identificazione dell’azienda è necessario che siano inclusi nello specifico:

  1. Ragione sociale.
  2. Indirizzo delle sedi e i relativi contatti aziendali.
  3. Codice ATECO e tipologia dell’attività.
  4. Numero dei dipendenti.
  5. Dati anagrafici del Datore di Lavoro e dei suoi delegati ai fini della Sicurezza sul Lavoro.
  6. Planimetria degli ambienti, con la relativa collocazione dei macchinari e degli impianti.

È necessario quindi fornire l’organigramma completo di anagrafica del pool, relativo al servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi. Nella fattispecie sarà necessario indicare i dati di:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
  • Medico Competente.
  • Addetti alla gestione dell’emergenza.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

La relazione dovrà includere una descrizione dettagliata di:

  1. Luoghi di lavoro, sia nell’ambito della sede aziendale, sia nelle relative pertinenze accessibili al lavoratore.
  2. Processi di produzione, con specifica sulle mansioni.
  3. Fasi di lavorazione, questa parte deve includere l’elenco degli impianti, delle attrezzature e delle sostanze chimiche utilizzate.
  4. Mansioni con relativo elenco dei lavoratori a esse assegnati e relativo rischio.
  5. Criteri di valutazione del rischio impiegati nella valutazione del caso specifico dell’unità produttiva.

In seguito alla Valutazione dei Rischi, il DVR deve riportare i dati relativi all’analisi dei rischi. Ciò comporta l’aggiunta delle verifiche relative ai luoghi e ai macchinari di produzione e della relativa sorveglianza sanitaria. Non vanno tralasciati i dati relativi all’attività obbligatoria di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori. Il piano degli interventi in programma per il consolidamento del capitolo Sicurezza è altresì importante.

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CHI FIRMA IL DVR

Come ben spiegato dalla normativa a riguardo, le figure coinvolte nella redazione del DVR includono, il Datore di Lavoro, il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). È necessaria la consultazione e approvazione da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). L’atto recherà la firma di tutte le figure interessate. Esiste però una differenza sostanziale in merito al diverso grado di responsabilità a ciascuno attributo.

Per dirimere ogni possibile dubbio ed entrare nel merito del concetto sotteso è necessaria un’osservazione sulla definizione di “data certa” della firma. Considerando il comma 2, articolo 28 del D.Lgs. 81/08, la relazione deve essere corredata da una data valida, ai fini della decorrenza dello stesso Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’atto può essere depositato sia sul supporto informatico, sia in forma cartacea. A conferire la validità è la sottoscrizione, oltre che da parte del Datore di Lavoro, anche da parte delle altre figure coinvolte. Il Datore di Lavoro firma in qualità di responsabile, gli altri interessati invece, hanno la funzione di sottoscrizione del DVR per presa visione e per certificazione della data di decorrenza.

Stabilito chi redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), chi lo firma e in che qualità, il legislatore stabilisce con chiarezza la responsabilità da parte del Datore di Lavoro. Delle sanzioni importanti sono commiate dalla legge. Il Datore di Lavoro che omette la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), può essere condannato all’arresto per un periodo variabile dai tre mesi, ovvero con una ammenda variabile da 2.740 a 7.014 Euro.

La sottoscrizione di un atto omissivo o incompleto è invece sanzionata con l’ammenda, da 1.096 a 4.384 Euro. Data la fondamentale importanza della tutela della Sicurezza in termini di Valutazione dei Rischi nel luogo di lavoro, le irregolarità correlate alla redazione del DVR possono essere associate a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale da parte degli Organi di Vigilanza, ai quali compete appunto la funzione di vigilanza.

Il Datore di Lavoro è altresì responsabile del mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in seguito a variazione dell’organizzazione nell’ambito delle unità aziendali e pertinenze, dei processi di produzione e all’aggiornamento delle relative procedure di prevenzione del rischio. È punibile anche la mancata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Chiarite l’importanza e la responsabilità correlate alla corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è bene considerare che la Valutazione dei Rischi, la stesura e la firma dell’atto, devono rispettare dei termini ben precisi. L’imprenditore in procinto di avviare una nuova attività è tenuto alla Valutazione dei Rischi correlati ai processi produttivi, già prima dell’avvio del ciclo di produzione.

Per ovvi motivi organizzativi e correlati con l’entrata a regime della nuova impresa, la legge prevede un termine pari a novanta giorni per la sottoscrizione del Documento (DVR). Qualora invece l’azienda – già avviata e non soggetta all’obbligo di sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi – assuma un dipendente, l’obbligo di sottoscrizione dell’atto è immediato. Il DVR necessita invece di un aggiornamento entro trenta giorni in caso di variazioni delle condizioni organizzative e dei processi di produzione, nei casi di infortunio accaduto/evitato o di necessità ulteriori emerse dai controlli di sorveglianza sanitaria e tecnica.

La documentazione ha dunque la funzione di inquadrare con precisione la condizione organizzativa dell’azienda e di analizzare la componente correlata al rischio professionale. Tale ottemperanza è da considerare quale un’istantanea, la cui validità si protrae finché le condizioni analizzate permangono. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), non è quindi vincolato a termini precisi di scadenza. È bene però considerare il caso particolare, poiché il principio non è sempre applicabile allo stesso modo.

Nel caso in cui un’azienda si doti ad esempio di sistemi di Cabine Fonoassorbenti per il controllo delle emissioni sonore, la Valutazione del Rischio correlato al rumore, dovrà essere effettuata ogni quattro anni. Bisogna comunque precisare che la tipologia di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) standardizzato, rappresenta infatti la versione semplificata e dedicata alle aziende fino a dieci dipendenti e prive di rischi ad alto impatto.

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RIASSUNTO SUL DVR

Il rischio è un concetto che si attiene alla logica delle probabilità che un evento reale possa verificarsi nel concreto. È possibile quantificare la componente del rischio mediante modelli esatti. Applicando il principio dello svolgimento dell’attività professionale, la Valutazione del Rischio, assume il peso di una misura che analizza le sorgenti di pericolo e interviene per ridurre la probabilità che venga originato un danno.

Considerato in quest’ottica, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), prende la sua valenza di annosa incombenza, per acquistare il ruolo attivo di strumento al servizio del regolare funzionamento dell’attività aziendale. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro parla chiaro, la sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi, non è opzionale ma rientra nell’obbligo da parte del Datore di Lavoro, qualora l’impresa abbia anche un solo collaboratore alle sue dipendenze.

Bisogna quindi definire la tipologia contrattuale che inquadra la figura del lavoratore. La norma tecnica lo chiarisce, per lavoratore si intende la persona che presta la propria attività lavorativa, presso un’organizzazione in maniera indipendente dalla tipologia di contratto in essere. Si include pertanto anche la figura del tirocinante o dell’allievo di un istituto di formazione che, pur non percependo alcun salario per l’attività svolta è esposto al rischio nel corso della propria attività di formazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dovrà quindi includere nella valutazione ogni natura di rischio, sia esso meccanico, fisico, chimico o biologico. La Valutazione dei Rischi necessita anche la definizione delle misure di prevenzione messe in atto mediante procedure, piani di intervento, sistemi di Protezione Antinfortunistica e dispositivi di protezione individuale utilizzati.

Il Documento (DVR), non è quindi da considerarsi come un atto formale, bensì implica il rispetto di un protocollo preciso per la valutazione e la predisposizione delle relative misure di prevenzione. Al fine della correttezza della dichiarazione è necessario che la stessa consideri diversi aspetti essenziali.

È necessario che la Valutazione dei Rischi sia inclusiva dei criteri di valutazione adottati. Ogni fonte di rischio deve essere corredata delle relative misure di prevenzione e dal cronoprogramma degli interventi di protezione e prevenzione. Devono essere indicate le procedure di attuazione degli interventi con le relative modalità di svolgimento. Vi è l’obbligo di indicare i responsabili del coordinamento della Sicurezza in caso di eventi ordinari e speciali.

È altresì necessario indicare gli ambiti operativi a maggior rischio e il livello minimo di competenza per accederne alla svolgimento. Attori fondamentali sono il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Queste figure sono direttamente e indirettamente coinvolte nella redazione, nella approvazione e nella sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

È opportuno precisare però che, mentre il Datore di Lavoro si assume la responsabilità legale della dichiarazione, le altre figure intervengono – ciascuna in misura delle proprie competenze – alla stesura, approvazione e validazione della data dell’atto. A tal proposito è importante il concetto “data certa”.

Il legislatore ha infatti previsto termini ben precisi per la prestazione dell’atto. Se per la nuova impresa è possibile usufruire di un termine pari a novanta giorni dell’avvio dell’attività, le eventuali modifiche in corso d’opera comportano un aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) entro trenta giorni. Qualora si proceda invece all’assunzione di un dipendente, l’obbligo di variazione del DVR, assume un decorso immediato.

È bene che la professionalità coinvolte nella redazione della dichiarazione siano dettagliate. A partire dal capo della linea produttiva, sino ai responsabili dell’Ufficio Tecnico, tutti prestano le proprie competenze al fine di fornire i dati necessari a una Valutazione dei Rischi aderente alle condizioni reali del rischio in ogni unità produttiva.

Si tratta infine di una “istantanea” che riporta la situazione del momento. Da ciò è conseguenza dedurre che l’introduzione di sistemi più efficienti per la protezione dagli infortuni, sia che si tratti di Cabine Fonoassorbenti, sia che si tratti di Protezione Antinfortunistica dei macchinari, deve essere oggetto di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

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